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Il caso: un lavoratore ricorreva al Tribunale di primo grado per impugnare il licenziamento che gli era stato irrogato dal datore oralmente. Tuttavia, anche il Giudice di secondo grado respingeva la domanda, ritenendo che il lavoratore fosse incorso nel termine di decadenza previsto dalla legge per l’impugnativa stragiudiziale del recesso datoriale, avendo notificato il primo atto alla società ben oltre i 60 giorni dalla comminazione del licenziamento.

Si segnala come la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 523 del 11.01.2019, affermi il principio secondo cui, nelle ipotesi di licenziamento comminato in via orale, proprio perché manca la forma scritta richiesta dalla legge, l’azione per far valere l’inefficacia del licenziamento verbale non è subordinata al rispetto del detto termine di decadenza di 60 giorni.

In altri termini, l'atto del licenziamento costituisce un negozio giuridico unilaterale recettizio, vincolato al requisito della forma scritta, che deve contenere la volontà chiara e definitiva del datore di recedere dal rapporto lavorativo.

Quando, diversamente, il licenziamento viene comminato oralmente dalla società datrice, lo stesso è inefficace – ossia  non produce alcun effetto – e, per questo motivo, il termine di 60 giorni previsto a pena di decadenza dall'art. 6 della l. 604/1966 non trova applicazione per l'impugnazione del licenziamento verbale.

In tale caso, essendo il licenziamento inefficace, secondo la recente pronuncia della Cassazione in commento, l'unico termine da rispettare, qualora il lavoratore intenda agire e impugnare il recesso datoriale, è quello prescrizionale ordinario (5 anni).

Sulla base di tali argomentazioni, la Suprema Corte ha quindi accolto il ricorso del lavoratore, dichiarando la non avvenuta decadenza dalla possibilità di impugnare il recesso comminatogli.

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