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Il caso: un conducente alla guida del proprio scooter, senza oltrepassare la linea divisoria, superava a sinistra le auto incolonnate nel traffico, scontrandosi con un’auto che improvvisamente invertiva la marcia. Dal sinistro derivavano allo scooterista invalidità temporanea e permanente.

La Corte d’Appello di Roma, confermando la decisione del giudice di primo grado, dichiarava responsabile del sinistro in misura del 50% ciascun conducente, condannando l’automobilista al risarcimento del danno patito dallo scooterista in misura conseguenzialmente ridotta.

Avverso la detta sentenza, il conducente dello scooter proponeva ricorso in Cassazione per vedere riconosciuta la responsabilità esclusiva o comunque prevalente dell’automobilista.

La Suprema Corte, con ordinanza n. 26805 del 14 Novembre u.s., ha confermato sul punto la sentenza di appello, affermando la piena sussistenza del concorso di colpa nel sinistro stradale, per aver lo scooterista violato l’art. 143 C.d.S. che, sebbene norma oramai desueta nella “prassi urbana”, obbliga tuttavia gli utenti della strada ad impegnare la parte destra della carreggiata.

Pertanto, la reciproca violazione, da parte di entrambi i soggetti coinvolti nell'incidente, delle norme sulla circolazione stradale, oltre a quelle di normale prudenza in relazione alle circostanze del caso, costituisce ragione sufficiente della pari attribuzione di corresponsabilità.

Ciò, proprio alla stregua del principio secondo cui l'accertamento della colpa di un conducente (nella specie, dell'auto) non libera automaticamente l'altro (il conducente dello scooter) se quest’ultimo non prova la regolarità della propria guida.

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I Giudici di Piazza Cavour hanno stabilito l’obbligo in capo al datore di lavoro di risarcire gli eredi del proprio dipendente, deceduto a causa di un tumore ai polmoni.

 

Il principio - per certi versi rivoluzionario - sancito dagli Ermellini è che, anche in assenza di prova scientifica della riconducibilità della malattia a cause lavorative, è sufficiente che la stessa sia “più probabile che non” di derivazione dal costante venire a contatto con l’amianto e/o altri agenti tossici presenti in azienda.

 

Ed è questa la regola, chiariscono con fermezza i Giudici di Piazza Cavour, che deve essere applicata in tutti i processi, allorquando la scienza di per sé non è in grado di fornire prove certe del nesso causa-effetto (contatto con amianto/decesso) ma nemmeno di escluderlo.

 

Non solo!

 

La responsabilità del datore di lavoro è stata pienamente riconosciuta anche se il dipendente deceduto era un fumatore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2087 e del DPR 330/1956: ciò, infatti, per la circostanza che nella filiale erano presenti polveri tossiche mai rimosse dal datore (mediante aspiratori) e l’utilizzo delle sole mascherine date in dotazione non poteva impedire che le sostanze nocive presenti nell’aria venissero comunque respirate, finendo nell’organismo.

 

Sulla scorta di tali ragionamenti, la Corte di Cassazione nella sentenza num. 19270 dello scorso mese di Agosto 2017, confermava la pronuncia della Corta d’Appello, ribadendo il diritto degli eredi a vedersi risarcito il danno, tanto quale iure hereditario (ovvero quale danno da invalidità temporanea, parziale e totale) quanto quale iure proprio (perdita precoce del prossimo congiunto).

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