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Il caso: una donna terza trasportata, a seguito di un incidente che aveva coinvolto la vettura su cui la stessa viaggiava, riportava una invalidità permanente del 25%. All’epoca dei fatti la vittima era disoccupata e, a causa delle invalidanti lesioni riportate, né poteva sostenere l’esame di stato per l’iscrizione all’Albo dei Geometri, né avrebbe più potuto intraprendere la detta carriera.

Sia il Tribunale che la Corte d’Appello aditi dalla donna liquidavano il danno subito a seguito del sinistro in una misura inferiore rispetto a quanto richiesto dalla vittima; non riconoscevano, infatti, il danno patrimoniale subito dalla terza trasportata, dal momento che la vittima non svolgeva alcuna attività lavorativa produttiva di reddito (disoccupata).

Sul punto, e in riforma della pronuncia di appello, si è recentemente pronunciata la Suprema Corte di Cassazione con ordinanza n. 26850 del 14 Novembre u.s., affermando che “In tema di danni alla persona, l'invalidità di gravità tale da impedire alla vittima di svolgere altresì lavori diversi da quello specificamente prestato al momento del sinistro, integra […] un danno patrimoniale attuale in proiezione futura da perdita di chances, ulteriore e distinto rispetto al danno da incapacità lavorativa specifica, il cui accertamento spetta al giudice in base a un ragionamento presuntivo e a una valutazione equitativa”.  

Pertanto, laddove appaia probabile che in futuro la vittima percepirà un reddito inferiore a quello che avrebbe conseguito in assenza dell'infortunio (ragionamento presuntivo-prognostico), la circostanza che la vittima fosse disoccupata non vale in alcun modo ad escludere il suo diritto al risarcimento del danno patrimoniale, anche a titolo di chances perdute. prova la regolarità della propria guida.

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Il presupposto per ottenere dall’INPS l’erogazione dell’assegno di disoccupazione è che il lavoratore che sia stato licenziato (anche se per giusta causa), ovvero che si sia dovuto dimettere (ma solo per giusta causa) versi, appunto, in stato di disoccupazione involontaria.

Chiaramente, lo stato di disoccupazione dovrà continuare a sussistere per tutta la durata della prestazione erogata.

Pertanto, qualora il percettore della indennità di disoccupazione venga impiegato presso una nuova azienda, dovrà darne tempestiva comunicazione ai Competenti Uffici dell’Inps affinché interrompano l’erogazione della detta prestazione.

Vediamo adesso, in concreto, la specifica dei rischi che corre un soggetto laddove venga trovato sul posto di lavoro nel corso di un’ispezione dell’azienda, o a seguito di segnalazioni pervenute all’Ispettorato del Lavoro, nell’arco temporale in cui percepisce la c.d. “disoccupazione”.

In particolare:

  1. Chi presta lavoro “in nero” alle dipendenze di un’azienda e al contempo presenta domanda all’Inps per ottenere il riconoscimento della disoccupazione, commette il reato di “falsità ideologica del privato in atto pubblico”, punibile a norma dell’art.  483 c.p. con la reclusione fino a due anni.
  2. Chi, poi, indebitamente percepisce l’assegno di disoccupazione, continuando a svolgere attività lavorativa alle dipendenze di un altro datore, è perseguibile ex art. 316 ter c.p. per “indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato”, salvo che il fatto (per le modalità in cui si è estrinsecato) costituisca il ben più grave reato di “truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche” punito a norma dell’art. 640 bis c.p. con la reclusione da uno a sei anni.
  3. Si aggiunge, infine, la condanna a restituire tutte le somme illegittimamente percepite dall’Inps.

Ed allora, a fronte di Controlli Ispettivi, non è solamente l’azienda a rischiare salate sanzioni per aver impiegato un lavoratore senza regolarizzarlo ma, come stabilito dalla citata normativa così come recepita anche dalla Giurisprudenza di merito, anche il “lavoratore-disoccupato” rischia ben gravi sanzioni a fronte di tali deplorevoli condotte.

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