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Rischio licenziamento in caso di critica al datore di lavoro! Feb 25, 2019

Rischio licenziamento in caso di critica al datore di lavoro!

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Secondo la recente pronuncia della S.C. (Sent. 1379/2019), un lavoratore che muova critiche all’operato del proprio datore, rischia di commettere un illecito sanzionabile disciplinarmente nel caso in cui le osservazioni mosse violino i principi di verità, di continenza e di pertinenza.

Gli Ermellini, nel ribadire in via preliminare il riconoscimento della nostra Carta Costituzionale del diritto di libera manifestazione del proprio pensiero, evidenziano tuttavia come lo stesso debba essere mitigato con quelli che sono i doveri di fedeltà e collaborazione propri del rapporto (fiduciario) di lavoro.

Più precisamente, il decoro, la reputazione e l’onore del datore di lavoro, devono comunque essere sempre rispettati, ponendosi come limite invalicabile al diritto di espressione. 

Ogni volta che i limiti sopra spiegati vengono oltrepassati, il lavoratore commette un illecito sanzionabile disciplinarmente.

E’ importante dunque che ogni valutazione del lavoratore verso l’operato del proprio datore rientri nei limiti di quella che è una continenza sostanziale (le circostanze oggetto di critica devono essere vere) oltre che formale (il linguaggio, i termini e le espressioni devono comunque sempre essere orientate al rispetto della dignità della persona).

Non solo! Le rimostranze devono comunque attenere ad un interesse vivo e reale, in sostanza concreto, in capo al lavoratore.

Ogni comportamento del lavoratore che non rispetti i limiti sopra esposti, pone lo stesso dipendente a rischio licenziamento, determinando una lesione irreparabile del vincolo fiduciario, posto ala base di ogni rapporto di lavoro.

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