Il caso: una dipendente di Poste Italiane S.p.A., avendo aderito ad uno sciopero e pertanto non avendo potuto rispettare gli ordinari tempi di consegna della corrispondenza rimasta inevasa, si vedeva comminata la sanzione disciplinare di sei giorni di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione.
L’organizzazione sindacale che aveva indetto lo sciopero proponeva ricorso e il Tribunale del Lavoro adito dichiarava l'antisindacalità della condotta aziendale ed ordinava la rimozione degli effetti della stessa. Anche il Giudice dell’opposizione e, poi dell’appello, confermavano la pronuncia di antisindacalità della condotta datoriale.
Da ultima, altresì, la Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 1392/2018, ha confermato, in sede di legittimità, quanto stabilito dai Giudici di merito affermando come l’antisindacalità della sanzione comminata si ravvisa proprio perché, così facendo, l’azienda ha scaricato sulla lavoratrice le conseguenze organizzative e produttive legate all’astensione dal lavoro per adesione allo sciopero.
In altri termini, gli Ermellini hanno evidenziato come un simile comportamento costituisce una evidente ed indebita compressione del diritto allo sciopero costituzionalmente garantito dall’art. 40 della Costituzione, nonché, integra una pericolosa condotta potenzialmente idonea a fungere da deterrente per l’adesione ad eventuali futuri scioperi, andando a produrre effetti anche ben oltre il singolo episodio legato alla dipendente sanzionata.
Con tali argomentazioni viene salvaguardato il diritto allo sciopero del lavoratore.