Sul tema dei rapporti di lavoro alle dipendenze di società cooperative e sulle conseguenze in caso di licenziamento illegittimo è recentemente intervenuta la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 27426/2017, risolvendo un annoso contrasto interpretativo relativamente al rapporto intercorrente tra la delibera di esclusione del socio lavoratore di cooperativa e il licenziamento dello stesso.
Più precisamente, i Giudici di Piazza Cavour hanno enunciato il principio di diritto secondo cui il socio lavoratore di una cooperativa che viene escluso dal rapporto associativo e licenziato per i medesimi fatti, al fine di ottenere la tutela massima della reintegrazione sul posto di lavoro, deve impugnare altresì la delibera di esclusione, e non già il solo licenziamento.
Diversamente, la sola impugnativa di licenziamento (e, quindi, la mancata impugnazione della delibera di esclusione a monte del licenziamento) consente la possibilità di chiedere meramente una tutela risarcitoria (il cui importo può variare tra 2,5 e 6 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto) a fronte di un licenziamento che risulti essere illegittimo.
La soluzione offerta dalle Sezioni Unite muove i passi da una ricostruzione generale del rapporto che lega il socio lavoratore alla cooperativa secondo cui si prevede la coesistenza di due rapporti – quello associativo e quello di lavoro, ben potendo il socio non essere lavoratore e, al contempo, non potendo più essere lavoratore se perde la qualità di socio.
Ne deriva che la risoluzione del rapporto di lavoro non determina automaticamente il venir meno del rapporto associativo; al contrario, la cessazione del rapporto associativo fa perdere automaticamente altresì la qualità di lavoratore.
Corollario di quanto detto, sostengono i Giudici di Piazza Cavour, è che in assenza di impugnazione della delibera di esclusione dalla cooperativa, il lavoratore non potrà chiedere la ricostituzione del rapporto sociale (che è presupposto essenziale) e, quindi, dell’ulteriore rapporto di lavoro.