Il caso: un conducente alla guida del proprio scooter, senza oltrepassare la linea divisoria, superava a sinistra le auto incolonnate nel traffico, scontrandosi con un’auto che improvvisamente invertiva la marcia. Dal sinistro derivavano allo scooterista invalidità temporanea e permanente.
La Corte d’Appello di Roma, confermando la decisione del giudice di primo grado, dichiarava responsabile del sinistro in misura del 50% ciascun conducente, condannando l’automobilista al risarcimento del danno patito dallo scooterista in misura conseguenzialmente ridotta.
Avverso la detta sentenza, il conducente dello scooter proponeva ricorso in Cassazione per vedere riconosciuta la responsabilità esclusiva o comunque prevalente dell’automobilista.
La Suprema Corte, con ordinanza n. 26805 del 14 Novembre u.s., ha confermato sul punto la sentenza di appello, affermando la piena sussistenza del concorso di colpa nel sinistro stradale, per aver lo scooterista violato l’art. 143 C.d.S. che, sebbene norma oramai desueta nella “prassi urbana”, obbliga tuttavia gli utenti della strada ad impegnare la parte destra della carreggiata.
Pertanto, la reciproca violazione, da parte di entrambi i soggetti coinvolti nell'incidente, delle norme sulla circolazione stradale, oltre a quelle di normale prudenza in relazione alle circostanze del caso, costituisce ragione sufficiente della pari attribuzione di corresponsabilità.
Ciò, proprio alla stregua del principio secondo cui l'accertamento della colpa di un conducente (nella specie, dell'auto) non libera automaticamente l'altro (il conducente dello scooter) se quest’ultimo non prova la regolarità della propria guida.