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Inciampare nel dislivello tra ascensore e piano, e cadere: il condominio non pagherà i danni! A meno che … Nov 16, 2017

Inciampare nel dislivello tra ascensore e piano, e cadere: il condominio non pagherà i danni! A meno che …

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Il caso: un condomino, uscendo dall'ascensore condominiale, inciampava nel dislivello di qualche centimetro formatosi tra la cabina dell'ascensore e il piano di arresto, cadeva, e riportava lesioni personali. Citava pertanto in giudizio il Condominio, chiedendone la condanna al risarcimento del danno.

Primo e secondo grado di giudizio terminavano entrambi con il rigetto della domanda risarcitoria del malcapitato condomino, con il motivo che l’unica causa del danno fosse da ritenersi la distrazione di quest’ultimo.

Il condomino, quindi, adiva la Suprema Corte di Cassazione.

Nel caso in esame, i Giudici di Piazza Cavour, con sentenza n. 25837 del 31 Ottobre u.s., hanno affermato il principio di diritto secondo cui “La condotta della vittima del danno causato da una cosa in custodia può costituire un "caso fortuito", ed escludere integralmente la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 c.c., quando abbia due caratteristiche: sia stata colposa, e non fosse prevedibile da parte del custode.

In altri termini, il comportamento del condomino – se è negligente, distratto o imprudente (ad es. persona che non porta attenzione nell’uscire dall’ascensore) e del tutto imprevedibile da parte del Condominio (ad es. l’ascensore non presenta anomalie; la vittima conosce le caratteristiche dell’ascensore essendo un condomino) – esclude la responsabilità che, di regola, grava sul Condominio ex art. 2051 c.c., che non sarà tenuto al risarcimento del danno.

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