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E’ licenziabile chi, anche prima di sostenere adeguata visita medica, non comunica immediatamente al datore l’assenza per malattia. Nov 15, 2017

E’ licenziabile chi, anche prima di sostenere adeguata visita medica, non comunica immediatamente al datore l’assenza per malattia.

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Il caso: un lavoratore dipendente, assente per malattia attestata anche in sede di visita fiscale a domicilio (e ritenendo dunque automaticamente nota la circostanza al datore), veniva licenziato per non aver tempestivamente avvertito la società circa il proprio stato deficitario di salute e dunque per assenza ingiustificata dal posto di lavoro per un periodo superiore a 4 giorni (periodo che nel CCNL di riferimento fungeva da spartiacque tra una sanzione conservativa – assenza inferiore a 4 giorni – e una sanzione appunto espulsiva).

Vinto il primo grado di giudizio, la Corte di Appello di Perugina riformava la detta pronuncia, dichiarando legittimo il licenziamento comminato dalla società, sulla scorta di un’interpretazione del CCNL applicato al caso in esame diametralmente opposta a quella cui era pervenuto il Giudice del primo grado.

Il lavoratore impugnava la sentenza di appello che, tuttavia veniva confermata dalla Suprema Corte di Cassazione.

I Giudici di Piazza Cavour, infatti, con sentenza n. 26465 dell’8 Novembre u.s. hanno argomentato come il lavoratore assente per malattia sia tenuto a comunicare al datore le ragioni che giustificano l’'assenza, salvo che vi sia un giustificato impedimento, trattandosi di un suo preciso obbligo previsto dal CCNL.

L’inosservanza del detto obbligo, nel caso in esame, ha comportato la piena legittimità del licenziamento comminato, posto che il CCNL di settore prevedeva la massima sanzione disciplinare a fronte di un’assenza ingiustificata superiore a quattro giorni.

La Cassazione, infatti, nel ricordare che non assume rilievo l''effettività o meno della malattia perché la sanzione colpisce l''inadempimento degli obblighi di comunicazione che gravano sul lavoratore, ha affermato che "La ratio di tale disciplina è evidente e corrisponde all''esigenza di rendere edotto il datore di lavoro nel più breve tempo possibile dell''assenza di un suo dipendente; la cadenza degli adempimenti è preordinata a consentire all''imprenditore di provvedere con tempestività ad assumere gli interventi organizzativi necessari ad assicurare il buon funzionamento dell''impresa e della produzione. Le parti sociali hanno valutato, con apprezzamento insindacabile dei contrapposti interessi, che il protrarsi dell''assenza non assistita dall''adempimento degli obblighi suddetti costituisce inadempimento così grave da giustificare il licenziamento, in quanto trascende il limite di tollerabilità di un''assenza non giustificata".

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