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Le dichiarazioni di rinuncia del lavoratore sono sempre valide? Sep 28, 2017

Le dichiarazioni di rinuncia del lavoratore sono sempre valide?

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Molto spesso, al termine del rapporto di lavoro o anche in corso dello stesso, il lavoratore si vede “invitato” dal proprio datore a firmare delle dichiarazioni in cui, a fronte del pagamento di una certa somma di denaro, rinuncia a tutta una serie di pretese relative al rapporto di lavoro intercorso.

Sul valore giuridico di tali quietanze sottoscritte dal lavoratore è tornata a pronunciarsi la Corte di Cassazione – Sezione Lavoro – con sentenza n. 20976 dell’8 Settembre u.s.

Nel caso in esame, il lavoratore agiva in giudizio per chiedere l’accertamento del lavoro straordinario svolto e non retribuito e, quindi, l’inclusione di tale compenso nel computo del TFR, da liquidarsi nuovamente con la detta integrazione.

La società eccepiva che il dipendente aveva rinunciato a tale pretesa, sottoscrivendo apposito verbale di conciliazione in una c.d. “sede protetta”  che prevedeva il pagamento di una determinata somma di denaro in favore del dipendente “al solo fine di evitare qualsiasi rischio di eventuali controversie che dovessero coinvolgere il calcolo della indennità di anzianità e del trattamento di fine rapporto nel suo complesso”.

Sul punto, gli Ermellini, confermando altre pronunce precedenti, hanno stabilito che la quietanza a saldo sottoscritta dal lavoratore in “sede protetta” può assumere valore di rinuncia o di transazione (in quanto tale non più impugnabile) alla sola condizione che risulti accertato che essa sia stata rilasciata con il cosciente intento di rinunciare a  diritti determinati e conosciuti dal dipendente.

Pertanto, i Giudici di legittimità hanno ritenuto che le pretese azionate dal lavoratore non potessero ritenersi rinunciate nel sottoscritto verbale di conciliazione la cui formulazione testuale, essendo generica e assimilabile a clausole di stile, non garantiva in alcun modo che il lavoratore avesse effettiva intenzione di rinunciare alla pretesa poi azionata nel giudizio.

In definitiva, la regola secondo cui le conciliazione e/o transazioni sottoscritte nelle c.d. sedi protette (Ispettorato Territoriale del Lavoro, sede sindacale, etc..) sono pienamente valide e non impugnabili, non è assoluta.

Sarà infatti possibile impugnare dette rinunce in ristretti termini indicati dalla legge (ed agire quindi per i diritti formalmente rinunciati) qualora il dipendente si senta indotto in errore a causa delle omissioni informative del datore di lavoro.

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