Il messaggio che giunge dai Giudici della S.C. al mondo dell’insegnamento è forte ed inequivocabile: dire ad un alunno “stai attento che quest’anno ti boccio” è reato!
E’ infatti ormai assodato, secondo l’Orientamento della S.C., l’assunto per cui l’insegnante che “avvisa” il proprio alunno, rischia di vedersi contestato il reato di abuso dei mezzi di correzione e disciplina, sanzionato penalmente ai sensi dell’art. 571 c.p.
Sul punto si registrano, nel corso degli anni, tutta una serie di pronunce degli Ermellini che vanno nella stessa direzione, a tutela dell’alunno e della sua sensibilità (su tutte Sent. n. 47543/15).
E ciò in quanto ogni insegnante ha in affidamento l’alunno per ragioni educative e di istruzione, esercita sullo stesso la propria autorità ed ha il dovere di cura, vigilanza, custodia e soprattutto di preservarne l’integrità psico-fisica: la violazione e/o l’abuso di tali poteri potrebbe determinare, come negli specifici casi trattati dalla Corte di Cassazione è stato comprovato, notevoli pregiudizi lesivi della serenità dell’alunno, con evidenti riflessi anche nella vita personale, familiare e sulle attitudini relazionali, che ne risultano inevitabilmente, se non compromesse, per lo meno menomate.
In casi particolari, la norma penale in questione, arriva a prevedere finanche la reclusione da 3 a 8 anni!
Aspetto non secondario della vicenda, peraltro, è lo stretto legame con l’attività lavorativa svolta: la commissione di un siffatto reato, infatti, in quanto gravemente lesivo del vincolo fiduciario e totalmente in antitesi con lo scopo della figura professionale ricoperta e con le modalità del suo esercizio, legittima il licenziamento con effetti immediati dell’insegnante colpevole di minaccia ai danni dell’alunno.